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ART.1 - DENOMINAZIONE E'
costituita l' Associazione Teatrale Amatoriale denominata ”Comici & Cosmetici”.
ART.2 - SEDE L' Associazione ha sede legale ed amministrativa in Piario (Bergamo), in via G. Mazzini n.1/5. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dall’Assemblea dei soci, qualora se ne ravvisi la necessità.
ART.3 - SCOPO L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro ma si prefigge con i ricavi di autogestirsi finanziariamente per il proseguimento dell’attività. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Scopi dell’Associazione sono la pratica, la diffusione e la promozione dell’attività e della cultura teatrale. L’Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso l’allestimento di spettacoli teatrali in lingua e/o in dialetto. Dato il carattere volontario e dilettantistico di questa attività, ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. L’Associazione può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali che perseguano i suoi stessi fini.
ART.4 - DURATA La
durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ART.5 - SOCI I soci dell’Associazione si distinguono in: a) soci fondatori; b) soci affiliati. Sono soci fondatori coloro che hanno firmato l’Atto Costitutivo dell’Associazione. Coloro che successivamente, con le modalità dell’articolo 6 del presente Statuto, saranno ammessi a far parte dell’Associazione non saranno considerati soci fondatori.
ART.6 - AMMISSIONE DEI SOCI Possono diventare soci affiliati tutte le persone che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, che condividono le finalità dei cui all’art. 3 del presente Statuto e che intendono partecipare all’attività organizzata dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse finalità. L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato. Per i soci minorenni la richiesta scritta dovrà essere firmata da un genitore o da chi esercita la patria potestà. Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
ART.7 - PERDITA DELLA QUALITA’DI SOCIO La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi. E’ motivo di esclusione qualsiasi comportamento che possa recare danno all’Associazione. L’esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il recesso di un socio è consentito, con preavviso di almeno sei mesi mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci esclusi o receduti non saranno rimborsati.
ART.8 - DIRITTI DEI SOCI Tutti
i soci hanno diritto: 1) a partecipare a tutte le attività sociali; 2) a ricevere le pubblicazioni edite dall’Associazione; 3) a intervenire con diritto di voto alle assemblee. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
ART.9 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Sono organi dell’Associazione: - l’Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo.
ART.10 - ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea è costituita dagli iscritti all’Associazione. L’Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Essa delibera a semplice maggioranza dei presenti, tranne che per eventuali modifiche al presente Statuto per le quali occorrerà la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti all’Assemblea. L’Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria: a)
la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; b)
l’approvazione del rendiconto annuale e le relazioni del
Consiglio Direttivo; c)
la delibera delle questioni attinenti alla gestione
dell’Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. Sono
di competenza dell’Assemblea straordinaria: a)
le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto
dell’Associazione; b)
lo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea
ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro il mese di aprile
per la discussione ed approvazione del rendiconto annuale unitamente
alle relazioni sulle attività svolte. L’Assemblea, inoltre, dovrà essere convocata ogni qual volta venisse deciso dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo degli associati; nella richiesta stessa dovrà essere indicato l’ordine del giorno. La commisurazione di un terzo è riferita agli associati risultanti iscritti alla data della richiesta. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali adibiti allo svolgimento dell’attività e/o inviato ai singoli associati tramite servizio postale o e-mail, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi devono elencare gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.
ART.11 - VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea
ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare: -
in prima convocazione quando è presente la maggioranza
dei soci iscritti al libro soci; -
in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero
degli intervenuti, purchè riunita in giorno diverso da quello della
prima, ma non oltre il decimo. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.
ART.12 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI
DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal
vice Presidente, ed in mancanza di entrambi da una persona nominata dai
presenti. Le
Assemblee potranno riunirsi in qualsiasi luogo purchè in Italia. Il
Presidente prima della discussione degli argomenti all’ordine del
giorno nomina fra i soci un Segretario e accerta la regolarità della
convocazione dell’Assemblea. Dell’Assemblea viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART.13 - CONSIGLIO DIRETTIVO L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea tra i propri soci e composto da un numero di membri tra due e sette. Saranno eletti gli associati che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all’Associazione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il
Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il
Tesoriere e il Segretario. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e ciascuno dei suoi membri può essere rieletto con il consenso dell’Assemblea dei soci. E’
possibile cumulare più cariche in seno all’Associazione. Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai
terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, detiene l’alta vigilanza
del presente statuto, cura l’esecuzione delle delibere
dell’Assemblea dei soci e ha il compito di sovrintendere alla gestione
amministrativa ed economica dell’Associazione. Il
vice Presidente ha funzioni di vicario del Presidente e lo sostituisce
in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il
Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione,
provvede ad effettuare gli incassi e pagamenti correnti. Predispone,
inoltre, i dati necessari per la redazione del rendiconto
economico-finanziario a cura del Consiglio Direttivo, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il
Segretario è responsabile della tenuta dei libri sociali e cura la
redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea dei soci. Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione. Se durante il periodo di carica vengono a mancare uno o più consiglieri, questi saranno sostituiti dai primi non eletti che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso. I
consiglieri decadranno dalla carica nel caso di perdita della qualità
di socio o nel caso di mancata partecipazione, non motivata né
giustificata, ad almeno tre riunioni anche non consecutive nell’ambito
di ogni esercizio sociale.
ART.14 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente con avviso scritto, da spedirsi, anche via e-mail, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere anche verbale. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e dovrà elencare gli argomenti da trattare. Le sedute verranno tenute dai presenti. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART.15 - ATTRIBUZIONI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Al
Consiglio Direttivo spetta lo svolgimento di ogni azione necessaria per
il conseguimento dei fini proposti dall’Associazione. Allo stesso
spetta di attuare quanto deliberato dall’Assemblea dei soci ed in
particolare: a)
di predisporre, se è richiesto il bilancio di previsione ed
il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; b)
di reperire i fondi per il raggiungimento dei fini
associativi; c)
di deliberare sull’ammissione o sulla esclusione dei soci; d)
di convocare l’Assemblea; e)
di determinare il valore delle quote associative; f)
di deliberare su ogni questione di rilevante interesse per
l’Associazione.
ART.16 -PATRIMONIO
DELL’ASSOCIAZIONE Il patrimonio è costituito dalle quote dei soci, da eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche, da attrezzature teatrali, nonché da eventuali introiti o beni acquisiti per lo svolgimento dell’attività sociale, dal ricavato delle manifestazioni e da ogni altro provento comunque conseguito.
ART.17 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO L’esercizio sociale inizia il giorno 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale. Ciò anche attraverso un’eventuale separata relazione a questa allegata. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il mese di aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
ART.18 - LIBRI SOCIALI Saranno istituiti dal Presidente o dal vice Presidente prima di essere posti in uso, un libro dei soci, un libro verbali dell’Assemblea, un libro verbali del Consiglio Direttivo, mentre ogni altro libro obbligatorio sarà posto in uso con osservanza delle disposizioni di Legge. Nel libro dei soci devono essere annotati cronologicamente e con numero di ordine progressivo gli iscritti.
ART.19 - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE Per la revisione o la modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione decide l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria. Il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altri Enti non commerciali che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.20 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia. F.to Giuseppe Verzeroli F.to Roberto Gaiti
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